La risoluzione del contratto può intervenire non soltanto ope iudicis, ma anche ipso iure, in tre casi espressamente regolati dal codice civile: la diffida ad adempiere, la clausola risolutiva espressa e il termine essenziale. Il terzo consiste: La terza ipotesi menzionata consiste:
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Nella fissazione del momento al di là del quale il creditore non ha più interesse ad ottenere l'esecuzione della prestazione. Dopo quel momento la prestazione diviene inutile per il creditore.