L'art. 892 del codice civile stabilisce che chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, deve essere osservata la seguente distanza dal confine per gli alberi di alto fusto:
Mostra la risposta corretta
Tre metri.