L'art. 2034 del codice civile dispone che non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. A riguardo, il riferimento al dovere morale e sociale consente di ritenere applicabile la norma anche al debito di gioco o di scommessa e al debito prescritto?
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Sì, lo prevedono espressamente gli articoli 1933 e 2940 del codice civile.