Dispone l'art. 2645-bis, 3° comma, del codice civile, in materia di trascrizione di contratti preliminari, che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2), del codice:
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Entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta.