L'art. 892 del codice civile stabilisce che chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, deve essere osservata, in base al 2° comma dello stesso articolo, la seguente distanza dal confine per gli alberi di non alto fusto:
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Un metro e mezzo.