Il capo IV del titolo I del libro IV del codice civile tratta dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento. Quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso (art. 1230 del codice civile) si ha estinzione dell'obbligazione per:
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Novazione oggettiva.