In materia di risoluzione del contratto per inadempimento, l'art. 1453 del codice civile dispone che, nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni:
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L'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.