Indicare quale/i della/e seguente/i affermazione/i è/sono conforme/i al disposto dell'articolo 1207 del codice civile: 1) quando il creditore è in mora, è a suo carico l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore; 2) non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore; 3) il creditore non è tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora, ma deve sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta; 4) Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore.
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La n. 1, la n. 2 e la n. 4.