Nel contratto di vendita il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalla legge (c.d patto di riscatto). A norma dell'art. 1501 del codice civile, nella vendita di beni mobili il termine per il riscatto:
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Non può essere maggiore di due anni.