In materia di comunione, l'art. 1111 del codice civile dispone che ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione; in tal caso l'autorità giudiziaria, se l'immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri, può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a:
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Cinque anni.