Quando l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo è subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore, il contratto, ai sensi dell'art. 1355 del codice civile, è:
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Sottoposto a condizione meramente potestativa.