A norma dell'art. 2645 del codice civile, in materia di trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, è corretto affermare che deve rendersi pubblico, agli effetti previsti dall'art. 2644, ogni atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'art. 2643?
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Sì, salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non è richiesta o è richiesta a effetti diversi.