Secondo quanto disposto dall'art. 1108 del codice civile, in materia di comunione, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa comune o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa?
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Si, con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune.