I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 162 del codice civile, modificare il regime della comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'articolo 161 del medesimo codice. A riguardo, quali beni non possono essere compresi nella comunione convenzionale, ai sensi degli artt. 179 e 210 del codice civile?
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I beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori.