In materia contrattuale, il legislatore riconosce rilevanza al motivo soltanto in talune specifiche ipotesi. Anzitutto quando si tratta di reprimere una condotta illecita: l'articolo 1345 del codice civile stabilisce infatti che il contratto è illecito quando:
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Le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito, comune a entrambe.