In merito alla garanzia della solvenza del debitore, l'art. 1267 del codice civile dispone che il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso:
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Egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto, ossia è tenuto a restituire quanto eventualmente ricevuto come corrispettivo della cessione.