Nell'ambito delle disposizioni contenute nel Libro IV, Titolo I, Capo II del codice civile, dedicato all'adempimento delle obbligazioni, l'art. 1200 prevede che:
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Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità.