A norma dell'art. 1290 del codice civile in materia di impossibilità sopravvenuta di entrambe le prestazioni nell'obbligazione alternativa, è corretto affermare che, qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve pagare l'equivalente di quella che è divenuta impossibile per l'ultima?
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Sì, se la scelta spettava a lui.