A norma dell'art. 1669 del codice civile, quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa se l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, nel corso di:
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