Dopo aver stabilito all'art. 1326 che il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte, il codice civile (all'art. 1335) stabilisce che l'accettazione si reputa conosciuta:
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Nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.