In base all'art. 404 del codice civile, la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. Entro quanto tempo deve provvedere il giudice tutelare?
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Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno.