È corretto affermare, a norma del vigente art. 2 del codice di procedura civile, che la giurisdizione italiana non può essere convenzionalmente derogata a favore di una giurisdizione straniera, né di arbitri che pronuncino all'estero, salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino non residente né domiciliato in Italia e la deroga risulti da atto scritto?
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No, l'art. 2 del codice di procedura civile è stato abrogato dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218.