In base all'art. 186-ter del codice di procedura civile, se la parte contro cui è pronunciata dal giudice istruttore l'ingiunzione di pagamento o di consegna è contumace, l'ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 644 del medesimo codice. In tal caso, l'ordinanza deve altresì contenere l'espresso avvertimento che la stessa diverrà esecutiva ove la parte non si costituisca:
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Entro il termine di venti giorni dalla notifica.