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Diritto Processuale CivileQuesito ufficiale PCIV-0023 · banca dati Magistratura Tributaria

Dispone l'art. 54 del codice di procedura civile che il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione del giudice, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a:

A500 euro.
B1.000 euro.
C750 euro.
D250 euro.
Mostra la risposta corretta
Risposta corretta: D

250 euro.

art. 54 c.p.c.
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