AQuando, valendosi della facoltà di cui agli articoli 103, secondo comma, e 104, secondo comma, dello stesso codice, decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle altre cause e l'ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza.
BQuando definisce il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito.
CQuando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 del 2° comma del predetto articolo, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa;.
DQuando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio.