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Diritto Processuale CivileQuesito ufficiale PCIV-0034 · banca dati Magistratura Tributaria

Dispone l'art. 255 del codice di procedura civile che, in caso di ulteriore mancata comparizione del testimone senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria:

ANon inferiore a 400 euro e non superiore a 4.000 euro.
BNon inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro.
CNon inferiore a 300 euro e non superiore a 3.000 euro.
DNon inferiore a 250 euro e non superiore a 2.500 euro.
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Risposta corretta: B

Non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro.

art. 255 c.p.c.
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