Dispone l'art. 269, 1° comma, del codice di procedura civile che alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 106, la parte provvede:
Mostra la risposta corretta
Mediante citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del predetto articolo, osservati i termini dell'articolo 163-bis dello stesso codice.