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Diritto Processuale CivileQuesito ufficiale PCIV-0057 · banca dati Magistratura Tributaria

Dispone l'art. 539 del codice di procedura civile, relativo alla vendita o assegnazione degli oggetti d'oro e d'argento, che:

ASe tali oggetti restano invenduti, sono restituiti al debitore che è tenuto a versare un prezzo non inferiore al loro valore intrinseco.
BIl soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente.
CSe tali oggetti restano invenduti, sono assegnati ai creditori per un valore pari a quello risultante dal listino di borsa o di mercato, determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita.
DTali oggetti non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al loro valore intrinseco.
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Risposta corretta: D

Tali oggetti non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al loro valore intrinseco.

art. 539 c.p.c.
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