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Diritto Processuale CivileQuesito ufficiale PCIV-0060 · banca dati Magistratura Tributaria

A norma dell'art. 96, 2° comma, del codice di procedura civile, il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, può condannare al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente?

ANo, può condannare al pagamento di una somma equitativamente determinata, se l'attore o il creditore procedente ha agito senza la normale prudenza.
BSì, anche d'ufficio, se l'attore o il creditore procedente ha agito senza la normale prudenza.
CSì, se l'attore o il creditore procedente ha agito senza la normale prudenza e su istanza della parte danneggiata.
DNo, può condannare al pagamento di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad €. 10.000 se l'attore o il creditore procedente ha agito senza la normale prudenza.
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Risposta corretta: C

Sì, se l'attore o il creditore procedente ha agito senza la normale prudenza e su istanza della parte danneggiata.

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