A norma dell'art. 96, 2° comma, del codice di procedura civile, il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, può condannare al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente?
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Sì, se l'attore o il creditore procedente ha agito senza la normale prudenza e su istanza della parte danneggiata.