Dispone l'art. 139 del codice di procedura civile che, se non avviene nel modo previsto nell'articolo 138 dello stesso codice, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, allo ufficio o all'azienda, purché:
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Non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.