Dispone l'art. 349-bis, 2° comma, del codice di procedura civile che, quando l'appello è proposto davanti alla corte di appello, il presidente o il giudice istruttore può differire:
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Con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino a un massimo di quarantacinque giorni.