Dispone l'art. 72, 2° comma, del codice di procedura civile, che nei casi di intervento previsti nell'articolo 70 del medesimo codice, il pubblico ministero, tranne che nelle cause che egli stesso avrebbe potuto proporre e nelle cause davanti alla Corte di cassazione:
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Può produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti.