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Diritto Processuale CivileQuesito ufficiale PCIV-0113 · banca dati Magistratura Tributaria

Dispone l'art. 138 del codice di procedura civile che se il destinatario dell'atto rifiuta di ricevere la copia:

AL'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l'identità, e dà notizia allo stesso destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.
BLa notificazione non si considera perfezionata.
CL'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.
DL'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione e deposita la copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, dandone notizia al destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento.
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Risposta corretta: C

L'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.

art. 138 c.p.c.
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