Indicare quale/i delle seguenti disposizioni dell'articolo 78 del codice di procedura civile è/sono tutt'ora vigente/i: 1) Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni di urgenza, può essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza; 2) Si procede alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto d'interessi col rappresentante; 3) Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento, quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.
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Solo la n. 1 e la n. 2.