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Diritto Processuale CivileQuesito ufficiale PCIV-0144 · banca dati Magistratura Tributaria

Dispone l'art. 345 del codice di procedura civile che nel giudizio d'appello:

ANon possono essere ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
BNon possono domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata.
CNon possono proporsi nuove eccezioni, in nessun caso.
DNon può domandarsi il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza impugnata.
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Risposta corretta: A

Non possono essere ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

art. 345 c.p.c.
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