Dispone l'art. 96, 1° comma, del codice di procedura civile che, se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice può disporre, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni:
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Che liquida lo stesso giudice, anche di ufficio, nella sentenza.