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Diritto Processuale CivileQuesito ufficiale PCIV-0167 · banca dati Magistratura Tributaria

Dispone l'art. 283 del codice di procedura civile che se l'istanza di sospensione in tutto o in parte dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una pena pecuniaria:

ANon inferiore ad euro 750 e non superiore ad euro 12.500.
BNon inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro 15.000.
CNon inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000.
DNon inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 12.000.
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Risposta corretta: C

Non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000.

art. 283 c.p.c.
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