Dispone l'art. 283 del codice di procedura civile che se l'istanza di sospensione in tutto o in parte dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una pena pecuniaria:
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Non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000.