Dispone l'art. 300 del codice di procedura civile che, se alcuno degli eventi previsti nell'articolo 299 del predetto codice (morte o perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti) si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti. In tal caso:
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Il processo è interrotto dal momento di tale dichiarazione o notificazione, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo 299 dello stesso codice.