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Diritto Processuale CivileQuesito ufficiale PCIV-0182 · banca dati Magistratura Tributaria

A norma dell'art. 503 del codice di procedura civile, nelle procedure di vendita forzata, l'incanto può essere disposto:

ASolo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene.
BIn tutti i casi delle procedure espropriative, a discrezione del giudice e su istanza del creditore.
CSolo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore del doppio rispetto al valore del bene.
DSolo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore ad un terzo rispetto al valore del bene.
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Risposta corretta: A

Solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene.

art. 503 c.p.c.
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