L'art. 208, 2° comma, del codice di procedura civile prevede che la parte interessata può chiedere nell'udienza successiva al giudice la revoca del provvedimento con cui ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giudice dispone la revoca:
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Con ordinanza, quando riconosce che la mancata comparizione è stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte.