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Diritto Processuale CivileQuesito ufficiale PCIV-0183 · banca dati Magistratura Tributaria

L'art. 208, 2° comma, del codice di procedura civile prevede che la parte interessata può chiedere nell'udienza successiva al giudice la revoca del provvedimento con cui ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giudice dispone la revoca:

ACon ordinanza, quando riconosce che la mancata comparizione è stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte.
BCon decreto, quando ritenga la prova necessaria per la definizione del giudizio.
CCon ordinanza, quando ritenga la prova necessaria per la definizione del giudizio.
DCon decreto, quando riconosce che la mancata comparizione è stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte.
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Risposta corretta: A

Con ordinanza, quando riconosce che la mancata comparizione è stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte.

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