L'art. 102 del codice di procedura civile, in materia di litisconsorzio necessario, dispone che, se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo. Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contradittorio:
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In un termine perentorio da lui stabilito.