A norma dell'art. 494 del codice di procedura civile, il debitore può evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro?
Mostra la risposta corretta
Sì, uguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi.