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Diritto Processuale CivileQuesito ufficiale PCIV-0213 · banca dati Magistratura Tributaria

A norma dell'art. 494 del codice di procedura civile, il debitore può evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro?

ANo.
BSì, uguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi.
CSì, uguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di quattro decimi.
DSì, uguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di tre decimi.
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Risposta corretta: B

Sì, uguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi.

art. 494 c.p.c.
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