A norma dell'art. 410 del codice di procedura civile, chi intende propone in giudizio una domanda relativa alle controversie individuali di lavoro previste dall'articolo 409 del predetto codice può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413 dello stesso codice. A riguardo, stabilisce il secondo comma del citato art. 410 che la comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione:
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Interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.