Il vigente art. 307 del codice di procedura civile dispone che, se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti si sia costituita entro il termine stabilito, il processo, salvo il disposto dell'art. 181 e dell'art. 290 del medesimo codice:
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Deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di tre mesi, che decorre dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto.