Superaconcorso
Diritto Processuale CivileQuesito ufficiale PCIV-0247 · banca dati Magistratura Tributaria

Il vigente art. 307 del codice di procedura civile dispone che, se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti si sia costituita entro il termine stabilito, il processo, salvo il disposto dell'art. 181 e dell'art. 290 del medesimo codice:

ASi estingue.
BDeve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di tre mesi, che decorre dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto.
CDeve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di sei mesi, che decorre dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto.
DDeve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di un anno, che decorre dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto.
Mostra la risposta corretta
Risposta corretta: B

Deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di tre mesi, che decorre dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto.

art. 307 c.p.c.
🔒 La spiegazione dettagliata di questo quesito è disponibile per gli abbonati Superaconcorso Pro.

Altri quesiti su Codice di procedura civile

Vuoi allenarti davvero?

Simulazioni cronometrate sulla banca dati completa, quaderno degli errori e statistiche.

Crea account gratuito →