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Diritto Processuale CivileQuesito ufficiale PCIV-0249 · banca dati Magistratura Tributaria

È prevista, dall'art. 97 del codice di procedura civile, la possibilità che, se le parti soccombenti sono più, la ripartizione delle spese e dei danni si faccia per quote uguali?

ASì, se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni.
BNo, in mancanza di statuizione in sentenza, le spese e i danni sono dovute in solido tra tutte le parti soccombenti.
CNo, mai.
DNo, la ripartizione delle spese e dei danni va sempre effettuata in proporzione del rispettivo interesse delle parti soccombenti nella causa.
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Risposta corretta: A

Sì, se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni.

art. 97 c.p.c.
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