In base all'art. 127-bis del codice di procedura civile, il giudice, a seguito dell'istanza di parte con cui è stato richiesto che l'udienza si svolga in presenza e tenuto conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza:
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Può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti.