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Diritto Processuale CivileQuesito ufficiale PCIV-0256 · banca dati Magistratura Tributaria

È corretto affermare, a norma del vigente art. 4 del codice di procedura civile, che lo straniero può essere convenuto davanti ai giudici italiani se la domanda è connessa con altra pendente davanti al giudice italiano?

ANo, il vigente art. 4 del codice di procedura civile dispone che lo straniero può essere convenuto davanti ai giudici italiani solo se ha accettato la giurisdizione italiana.
BNo, l'art. 4 del codice di procedura civile è stato abrogato dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218.
CNo, il vigente art. 4 del codice di procedura civile dispone che lo straniero può essere convenuto davanti ai giudici italiani solo se la domanda riguarda provvedimenti cautelari da eseguirsi in Italia o relativi a rapporti dei quali il giudice italiano può conoscere.
DSì.
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Risposta corretta: B

No, l'art. 4 del codice di procedura civile è stato abrogato dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218.

art. 4 c.p.c.
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