Indicare quale/i dei seguenti punti non è compreso nell'elenco delle cose mobili assolutamente impignorabili previsto dal vigente art. 514 del codice di procedura civile: 1) I mobili di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato; 2) Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitori; 3) Le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formano parte di una collezione.
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La n. 1 e la n. 2.