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Diritto Processuale CivileQuesito ufficiale PCIV-0290 · banca dati Magistratura Tributaria

L'art. 828 del codice di procedura civile stabilisce che l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale non è più proponibile:

ADecorsi sei mesi dalla data dell'ultima sottoscrizione.
BDecorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione.
CDecorsi sessanta giorni dall'ultima notificazione.
DDecorsi trenta giorni dall'ultima notificazione.
Mostra la risposta corretta
Risposta corretta: A

Decorsi sei mesi dalla data dell'ultima sottoscrizione.

art. 828 c.p.c.
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