A norma dell'art. 428 del codice di procedura civile, quando una causa relativa alle controversie individuali di lavoro di cui all'articolo 409 dello stesso codice sia stata proposta a giudice incompetente, l'incompetenza:
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Può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 del predetto codice ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420 dello stesso codice.